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Art. 359 Apertura della procedura
1 Il pubblico ministero decide definitivamente sull’attuazione della procedura abbreviata. Non occorre che il relativo decreto sia motivato. 2 Nel comunicare alle parti che si procederà con rito abbreviato, il pubblico ministero impartisce all’accusatore privato un termine di dieci giorni per specificare le pretese civili e la pretesa d’indennizzo per le spese necessarie sostenute nel procedimento. |