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Art. 360 Atto d’accusa
1 Nell’atto d’accusa figurano:
2 Il pubblico ministero comunica l’atto d’accusa alle parti. Entro dieci giorni le parti devono dichiarare se accettano o meno l’atto d’accusa. L’accettazione è irrevocabile. 3 Se, entro il termine, l’accusatore privato non dichiara per scritto di non accettare l’atto d’accusa, il suo silenzio vale accettazione. 4 Se l’atto d’accusa è accettato dalle parti, il pubblico ministero lo trasmette con il fascicolo al tribunale di primo grado. 5 Se una parte non accetta l’atto d’accusa, il pubblico ministero svolge una procedura preliminare ordinaria. |