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Art. 368 Istanza di nuovo giudizio
1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza. 2 Nell’istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento. 3 Il giudice respinge l’istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento. |