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Art. 375 Decisione
1 Il giudice dispone la misura proposta o altre misure se ritiene che la reità e l’incapacità penale siano provate e che la misura sia necessaria. Nel contempo, decide sulle pretese civili. 2 La decisione sulla misura e quella sulle pretese civili sono emesse mediante sentenza. 3 Se ritiene che l’imputato sia imputabile, oppure responsabile dei reati commessi in stato di incapacità penale, il giudice respinge la proposta del pubblico ministero. Quando questa decisione passa in giudicato, la procedura preliminare contro l’imputato riprende. |