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Art. 381a Legittimazione delle autorità federali 262
Le autorità federali sono legittimate a interporre ricorso contro le decisioni cantonali se il diritto federale prevede che la decisione debba essere comunicata loro. 262 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |