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Art. 39 Esame della competenza e intesa
1 Le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorità competente. 2 Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un’intesa il più rapidamente possibile. |