Art. 397 Procedura e decisione
1 Il reclamo è esaminato nell’ambito di una procedura scritta. 2 Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente. 3 Se accoglie il reclamo contro un decreto d’abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all’autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura. 4 Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all’autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione. 5 La giurisdizione di reclamo decide entro sei mesi.267 267 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |