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Art. 412 Esame preliminare ed entrata nel merito
1 Il tribunale d’appello esamina preliminarmente in procedura scritta l’istanza di revisione. 2 Il tribunale non entra nel merito se l’istanza è manifestamente inammissibile o infondata oppure è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta. 3 Negli altri casi, il tribunale invita le parti e la giurisdizione inferiore a presentare per scritto le loro osservazioni. 4 Il tribunale dispone i necessari complementi di prova e degli atti, nonché i provvedimenti cautelari del caso, in quanto non siano di competenza di chi dirige il procedimento secondo l’articolo 388. |