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Art. 418 Partecipazione di più persone e responsabilità di terzi
1 Se più persone coinvolte sono tenute al pagamento delle spese, le spese sono ripartite proporzionalmente tra di loro. 2 L’autorità penale può disporre che le persone tenute al pagamento delle spese rispondano in solido delle spese da esse causate congiuntamente. 3 L’autorità penale può obbligare terzi ad assumere le spese solidalmente con l’imputato conformemente ai principi civilistici in materia di responsabilità. |