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Art. 423 Principi
1 Le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento; sono fatte salve disposizioni derogatorie del presente Codice. 2 e3 …273 273 Abrogati dall’all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093). |