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Art. 430 Riduzione e rifiuto dell’indennizzo e della riparazione del torto morale
1 L’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se:
2 Nella procedura di ricorso, l’indennizzo e la riparazione del torto morale possono inoltre essere ridotti se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 428 capoverso 2. |