Art. 431 Indennizzo e riparazione del torto morale per provvedimenti coercitivi ingiustificati e carcerazione di durata eccessiva 276
1 Se nei confronti dell’imputato sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi, l’autorità penale gli riconosce un’indennità e una riparazione del torto morale adeguate. 2 In caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, l’imputato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati. 3 Il diritto di cui al capoverso 2 decade se l’imputato:
276 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |