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Art. 439 Esecuzione delle pene e delle misure
1 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel presente Codice e nel CP277. 2 L’autorità d’esecuzione emette un ordine d’esecuzione. 3 Le pene detentive e misure privative della libertà pronunciate con decisione passata in giudicato sono eseguite immediatamente:
4 Per attuare l’ordine d’esecuzione, l’autorità d’esecuzione può far arrestare il condannato, far diramare un mandato di ricerca nei suoi confronti o chiederne l’estradizione. |