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Art. 440 Carcerazione di sicurezza
1 L’autorità d’esecuzione può porre il condannato in carcerazione di sicurezza al fine di garantire l’esecuzione della pena o della misura, se è adempiuta una delle condizioni di cui all’articolo 439 capoverso 3.278 2 Entro cinque giorni dall’incarcerazione, l’autorità d’esecuzione sottopone il caso:
3 Il giudice decide se il condannato debba restare in carcerazione di sicurezza sino all’inizio della pena o della misura.279 4 Per le domande di scarcerazione è competente il giudice che ha ordinato la carcerazione di sicurezza.280 278 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). 279 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). 280 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |