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Art. 442 Esecuzione delle decisioni concernenti le spese procedurali e le altre prestazioni finanziarie
1 Le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le altre prestazioni finanziarie da fornire nell’ambito del procedimento penale sono riscosse conformemente alle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889281 sull’esecuzione e sul fallimento. 2 Le pretese per spese procedurali si prescrivono in dieci anni a decorrere dal giudicato della decisione sulle spese. L’interesse moratorio è del 5 per cento. 3 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità incaricate della riscossione delle prestazioni finanziarie. 4 Le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati. |