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Art. 453 Decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del presente Codice
1 I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto. 2 Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all’autorità che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata. |