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Art. 454 Decisioni emanate dopo l’entrata in vigore del presente Codice
1 Ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del presente Codice si applica il nuovo diritto. 2 Ai ricorsi contro le decisioni di primo grado di autorità giudiziarie superiori emanate secondo il diritto anteriore dopo l’entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto anteriore. |