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Art. 47 Spese
1 L’assistenza giudiziaria è prestata gratuitamente. 2 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese da essa occasionate per l’appoggio ai sensi dell’articolo 45. 3 Le spese insorte sono comunicate rispettivamente al Cantone richiedente o alla Confederazione affinché possano essere addossate alle parti condannate alle spese. 4 Gli obblighi d’indennizzo derivanti da provvedimenti d’assistenza giudiziaria sono rispettivamente a carico del Cantone richiedente o della Confederazione. |