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Art. 55 Competenza in generale 21
1 Se un Cantone si occupa di un caso di assistenza giudiziaria internazionale, è competente il pubblico ministero. 2 Durante la procedura dibattimentale le autorità giudicanti possono presentare autonomamente domande d’assistenza giudiziaria. 3 Sono fatti salvi i poteri delle autorità d’esecuzione penale. 4 Se il diritto federale assegna compiti di assistenza giudiziaria a un’autorità giudiziaria, è competente la giurisdizione di reclamo. 5 Se il Cantone che si occupa di una domanda di assistenza giudiziaria estera esegue atti procedurali in altri Cantoni, sono applicabili le disposizioni concernenti l’assistenza giudiziaria nazionale. 6 I Cantoni disciplinano l’ulteriore procedura. 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |