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Art. 55a Competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi 22
Se per eseguire all’estero una misura coercitiva su domanda di assistenza giudiziaria presentata da un’autorità di perseguimento penale svizzera lo Stato richiesto esige una decisione giudiziale, l’approvazione della misura compete al giudice dei provvedimenti coercitivi. 22 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |