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Art. 70 Restrizioni e porte chiuse
1 Il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse:
2 Qualora si proceda a porte chiuse, l’imputato, la vittima e l’accusatore privato possono farsi accompagnare al massimo da tre persone di fiducia. 3 Il giudice può consentire a cronisti giudiziari e ad altre persone che hanno un interesse legittimo di assistere, a determinate condizioni, ad udienze non pubbliche ai sensi del capoverso 1. 4 Qualora si sia proceduto a porte chiuse, il giudice comunica la sentenza in udienza pubblica o, se necessario, informa il pubblico in altro modo adeguato sull’esito del procedimento. |