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Art. 74 Informazione del pubblico
1 Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario:
2 La polizia, senza far nomi, può inoltre informare il pubblico di propria iniziativa su incidenti e reati. 3 Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati. 4 Qualora sia coinvolta una vittima, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgarne l’identità o informazioni che ne consentano l’identificazione soltanto se:
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