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Art. 78 Verbali d’interrogatorio in generale 29
1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante. 2 Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l’interrogato. 3 Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente. 4 Chi dirige il procedimento può consentire all’interrogato di dettare personalmente la sua deposizione. 5 Il verbale dell’interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all’interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo. 5bis ...30 6 Se l’interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell’interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo. 7 I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). 30 Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione) (RU 2013 851; FF 201250435055). Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2022, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). 31 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 851; FF 201250435055). |