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Art. 98 Rettifica di dati
1 Qualora dati personali si rivelino inesatti, le autorità penali competenti li rettificano senza indugio. 2 Le autorità penali competenti avvisano senza indugio dell’avvenuta rettifica l’autorità che ha loro trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li hanno comunicati.48 48 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). |