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Art. 140 Metodi probatori vietati
1 È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona. 2 L’uso di siffatti metodi è pure vietato quand’anche l’interessato vi acconsenta. |