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Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP)

Art. 156 Misure per la protezione di persone al di fuori del procedimento

La Con­fe­de­ra­zio­ne e i Can­to­ni pos­so­no pre­ve­de­re mi­su­re per la pro­te­zio­ne di per­so­ne al di fuo­ri del pro­ce­di­men­to.