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Art. 170 Per segreto d’ufficio
1 I funzionari ai sensi dell’articolo 110 capoverso 3 CP84 e i loro ausiliari come pure i membri di autorità e i loro ausiliari hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro veste ufficiale o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o della loro attività ausiliaria.85 2 Essi sono tenuti a deporre se:
3 L’autorità superiore rilascia l’autorizzazione a deporre quando l’interesse all’accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto. 85 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 8 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 232, 750; FF 2017 2563). 86 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |