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Art. 218 Ad opera di privati
1 Qualora non sia possibile far capo per tempo all’intervento della polizia, i privati sono autorizzati ad arrestare provvisoriamente chi:
2 Nel procedere all’arresto i privati possono far uso della forza soltanto entro i limiti di quanto disposto nell’articolo 200. 3 Gli arrestati vanno consegnati quanto prima alla polizia. |