|
|
|
Art. 248a Competenza in materia di dissigillamento e procedura 121
1 Se l’autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide:
2 Se, ricevuta la domanda di dissigillamento, constata che il detentore delle carte, delle registrazioni o degli oggetti non coincide con l’avente diritto sugli stessi, il giudice informa quest’ultimo in merito all’apposizione dei sigilli. Su domanda, gli consente di esaminare gli atti. 3 Il giudice impartisce all’avente diritto un termine non prorogabile di 10 giorni entro il quale opporsi al dissigillamento e specificare in che misura debbano essere mantenuti i sigilli. In caso di silenzio dell’avente diritto, si ritiene che la domanda di apposizione dei sigilli sia stata ritirata. 4 Sempre che il caso sia maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide definitivamente in procedura scritta entro 10 giorni dalla ricezione delle osservazioni. 5 In caso contrario, entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni il giudice convoca per un’udienza a porte chiuse il pubblico ministero e l’avente diritto. Quest’ultimo deve rendere verosimili i motivi per cui si oppone al dissigillamento delle carte, delle registrazioni o degli oggetti e specificare in che misura debbano essere mantenuti i sigilli. Il giudice decide senza indugio; la decisione è definitiva. 6 Il giudice può:
7 Se l’avente diritto non compare ingiustificatamente all’udienza né vi si fa rappresentare, si ritiene che la domanda di apposizione dei sigilli sia stata ritirata. Se non compare il pubblico ministero, il giudice decide in sua assenza. 121 Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |
