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Art. 256 Indagini a tappeto 130
1 Per far luce su un crimine, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può disporre il prelievo di campioni e l’allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da sottoporre a prelievo può essere ulteriormente ristretta mediante una fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 258b. 2 Se il confronto del profilo ai sensi del capoverso 1 non dà esito, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può disporre che le indagini proseguano con la verifica di un legame di parentela con il donatore della traccia. 130 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023309; FF 2021 44). |