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Art. 266 Esecuzione
1 L’autorità penale attesta nell’ordine di sequestro o in una quietanza separata l’avvenuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati. 2 L’autorità penale compila un elenco degli oggetti e dei valori patrimoniali e provvede in modo appropriato alla loro conservazione. 3 In caso di sequestro di fondi è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo.150 4 Il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all’avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito. 5 Gli oggetti esposti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione, come pure le cartevalori o altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889151 sulla esecuzione e sul fallimento. I proventi di tale realizzazione sono quindi sequestrati. 6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati. 150 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |