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Art. 269quater Requisiti dei programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 182
1 I programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni possono essere impiegati soltanto se verbalizzano sistematicamente e in modo non modificabile la sorveglianza. Il verbale è parte integrante degli atti procedurali. 2 Il trasferimento dei dati dal sistema di trattamento dei dati sorvegliato fino all’autorità di perseguimento penale competente deve essere protetto. 3 L’autorità di perseguimento penale si assicura che il codice sorgente del programma informatico speciale possa essere controllato per verificare che quest’ultimo dispone soltanto delle funzioni ammesse dalla legge. 182 Introdotto dall’all. cifra II n. 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). |