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Art. 295 Importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia
1 Su richiesta del pubblico ministero, la Confederazione può mettere a disposizione, per il tramite della Banca nazionale, gli importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia o alla dimostrazione della capacità economica dell’agente infiltrato, nella quantità e secondo le modalità desiderate. 2 La richiesta, corredata di una breve descrizione dei fatti, deve essere presentata all’Ufficio federale di polizia. 3 Il pubblico ministero prende le necessarie misure volte a proteggere il denaro messo a disposizione. In caso di perdita, risponde la Confederazione o il Cantone da cui dipende il pubblico ministero. |