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Art. 322 Approvazione e impugnazione
1 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere che il decreto di abbandono debba essere approvato dal pubblico ministero superiore o generale. 2 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo. 3 Un’eventuale decisione di confisca emanata nell’ambito di un decreto di abbandono può essere impugnata con opposizione. La procedura d’opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d’accusa. Un’eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza.238 238 Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |