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Art. 355 Procedura in caso di opposizione
1 Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima. 2 Se, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l’opponente ingiustificatamente non compare, l’opposizione è considerata ritirata. 3 Assunte le prove, il pubblico ministero decide se:
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