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Art. 364b Carcerazione di sicurezza durante il procedimento giudiziario 254
1 Chi dirige il procedimento può far arrestare il condannato alle condizioni di cui all’articolo 364a capoverso 1. 2 Chi dirige il procedimento svolge una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi o a chi dirige il procedimento in sede di appello di ordinare la carcerazione di sicurezza. La procedura è retta per analogia dagli articoli 225 e 226. 3 Se è già stata ordinata la carcerazione di sicurezza, la procedura è retta per analogia dall’articolo 227. 4 Per altro, sono applicabili per analogia gli articoli 222 e 230–233. 254 Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2020 (Carcerazione di sicurezza nel quadro di una procedura indipendente successiva), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 75; FF 2019 5523). BGE
150 IV 38 (7B_843/2023) from 20. November 2023
Regeste: a Art. 78 ff. BGG; Art. 222 und 429-431 StPO; Zulässigkeit der Beschwerde in Strafsachen. Gegen kantonal letztinstanzliche Entscheide über die Anordnung von Sicherheitshaft im selbstständigen gerichtlichen Nachverfahren betreffend die nachträgliche Anordnung einer stationären Massnahme steht die Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht offen. Über Haftentschädigungs- und Genugtuungsbegehren ist indes nicht im Haftprüfungsverfahren zu entscheiden, sondern im gesetzlich dafür vorgesehenen Haftentschädigungsverfahren (E. 1). |