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Art. 1
In materia civile o commerciale, le notificazioni di atti destinati a persone che si trovano all’estero si faranno, negli Stati contraenti, a domanda del console dello Stato richiedente trasmessa all’autorità che sarà designata dallo Stato richiesto. La domanda contenente l’indicazione dell’autorità da cui emana l’atto trasmesso, il nome e la qualità delle parti, l’indirizzo del destinatario, la natura dell’atto del quale si tratta, dev’essere redatta nella lingua dell’autorità richiesta. Questa autorità manderà al console il documento che costata la notificazione o che indica il fatto che l’ha impedita. Tutte le difficoltà che sorgessero in occasione della domanda del console saranno regolate per via diplomatica. Ciascuno Stato contraente può chiedere, per mezzo di una comunicazione trasmessa agli altri Stati contraenti, che la domanda di notificazione da eseguirsi sul suo territorio, contenente le menzioni indicate al primo capoverso, gli sia trasmessa per via diplomatica. Le disposizioni che precedono non s’oppongono a che due Stati contraenti si intendano per ammettere la comunicazione diretta fra le loro autorità rispettive. |