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Art. 11
L’autorità giudiziaria a cui è diretta la commissione rogatoria sarà obbligata a eseguirla, servendosi degli stessi mezzi coercitivi che per l’esecuzione d’una commissione delle autorità dello Stato richiesto o d’una domanda formulata a questo scopo da una parte interessata. L’uso di tali mezzi coercitivi non è necessario, ove si tratti della comparsa di parti in causa. L’autorità richiedente sarà, se lo domanda, avvertita della data e del luogo ove si procederà alla misura sollecitata, affinché la parte interessata possa assistervi. L’esecuzione della commissione rogatoria non potrà essere ricusata che:
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