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Art. 13
In tutti i casi, in cui la commissione rogatoria non sia eseguita dall’autorità richiesta, questa ne darà subito avviso all’autorità richiedente, indicando, nel caso dell’articolo 11, i motivi, per cui l’esecuzione della commissione rogatoria è stata ricusata e, nel caso dell’articolo 12, l’autorità alla quale la commissione è stata trasmessa. |