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Art. 14
L’autorità giudiziaria che eseguisce una commissione rogatoria applicherà le leggi del suo paese per ciò che riguarda le forme da seguirsi. Se, però, l’autorità richiedente desidera che si proceda all’esecuzione della commissione rogatoria secondo una forma speciale, si annuirà alla domanda, purché la forma, di cui si tratta, non sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto. |