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Art. 16
L’esecuzione delle commissioni rogatorie non potrà giustificare il rimborso di tasse o di spese di qualsiasi natura. Tuttavia, salvo intesa contraria, lo Stato richiesto avrà diritto d’esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate ai testimoni o ai periti, come pure delle spese cagionate dall’intervento d’un usciere, reso necessario dalla mancata comparsa volontaria dei testimoni, o delle spese che risultano dall’applicazione eventuale dell’articolo 14, secondo capoverso. |
