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Art. 17
Nessuna cauzione e nessun deposito, sotto qualsivoglia denominazione, possono essere imposti, a causa sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o di residenza nel paese, ai cittadini d’uno degli Stati contraenti, aventi il loro domicilio in uno di questi Stati, che siano attori o intervenienti davanti ai tribunali di un altro di questi Stati. La stessa regola è applicabile al versamento che fosse chiesto dagli attori o intervenienti per garantire le spese giudiziarie. Le convenzioni, con le quali gli Stati contraenti avessero stipulato per i loro cittadini la dispensa dalla cauzione judicatum solvi o dal versamento delle spese giudiziarie senza condizione di domicilio, continuano a essere applicate. |