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Art. 18
Le condanne alle spese e ai disborsi processuali, pronunciate in uno degli Stati contraenti contro l’attore o l’interveniente dispensati dalla cauzione, dal deposito o dal versamento in virtù, sia dell’articolo 17, capoversi primo e secondo, sia della legge dello Stato dove l’azione è intentata, saranno, a domanda effettuata per via diplomatica, dichiarate gratuitamente esecutive dall’autorità competente in ciascuno degli altri Stati contraenti. La stessa regola è applicabile alle decisioni giudiziarie, per le quali l’importo delle spese del processo è stabilito ulteriormente. Le precedenti disposizioni non si oppongono a che due Stati contraenti s’intendano per permettere che la domanda di exequatur sia pure presentata direttamente dalla parte interessata. |