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Art. 19
Le decisioni relative alle spese e ai disborsi saranno dichiarate esecutive senza sentire le parti, ma riservato il ricorso ulteriore della parte condannata, in conformità alla legislazione del paese, ove l’esecuzione è effettuata. L’autorità competente per statuire sulla domanda d’exequatur si limiterà a esaminare:
Per adempiere le condizioni prescritte nel secondo capoverso, numeri 1 e 2, basterà, sia una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato richiedente costatante che la decisione è cresciuta in giudicato, sia la presentazione di documenti debitamente legalizzati, atti per la loro stessa natura, a stabilire che la decisione è cresciuta in giudicato. La competenza dell’autorità qui sopra indicata, sarà, salvo intesa contraria1, certificata dal più alto funzionario preposto all’amministrazione della giustizia nello Stato richiedente. La dichiarazione e il certificato testè citati devono essere redatti o tradotti conformemente alla norma contenuta nel secondo capoverso, numero 3. L’autorità competente a statuire sulla domanda d’exequatur valuterà, in quanto la parte lo domandi contemporaneamente, l’importo delle spese di attestazione, di traduzione e di legalizzazione, nel senso del secondo capoverso, numero 3. Queste spese sono considerate come spese e disborsi processuali. 1 Vedi l’art. 3 cpv. 2 della dichiarazione del 30 apr. 1910 fra la Svizzera e la Germania per la semplificazione delle relazioni in materia d’assistenza giudiziaria (RS 0.274.181.362). |