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Art. 20
In materia civile e commerciale, i cittadini di ciascuno degli Stati contraenti saranno ammessi, in tutti gli altri Stati contraenti, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, come i propri cittadini, conformandosi alla legislazione dello Stato, nel quale l’assistenza giudiziaria è chiesta. Negli Stati, in cui l’assistenza giudiziaria esiste anche in materia amministrativa, le disposizioni del precedente capoverso sono applicabili pure agli affari portati davanti ai tribunali competenti in detta materia. |