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Art. 21
In ogni caso, l’attestato o la dichiarazione d’indigenza deve essere rilasciato o ricevuto dalle autorità della residenza abituale dello straniero o, in mancanza di queste, dalle autorità della sua residenza attuale. Qualora queste ultime autorità non appartenessero a uno Stato contraente e non ricevessero o non rilasciassero attestati o dichiarazioni di tale natura, basterà un attestato o una dichiarazione, rilasciato o ricevuto da un agente diplomatico o consolare del paese, al quale appartiene lo straniero. Se il richiedente non risiede nel paese, dove è formulata la domanda, l’attestato o la dichiarazione d’indigenza sarà legalizzato gratuitamente da un agente diplomatico o consolare del paese, nel quale il documento deve essere prodotto. |