Art. 23
Se l’indigente si trova in un altro paese che quello nel quale l’assistenza giudiziaria deve essere domandata, la sua domanda intesa a ottenere l’assistenza giudiziaria, corredata degli attestati e dichiarazioni d’indigenza e, se necessario, di altri documenti utili all’istruzione della domanda, potrà essere trasmessa, dal console del suo paese, all’autorità competente a statuire su detta domanda o all’autorità designata dallo Stato, nel quale la domanda deve essere istruita. Le disposizioni, contenute nell’articolo 9, capoversi secondo, terzo e quarto, e negli articoli 10 e 12 qui sopra concernenti le commissioni rogatorie, sono applicabili alla trasmissione delle domande intese a ottenere l’assistenza giudiziaria e dei loro allegati. |