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Art. 26
L’arresto personale, sia come mezzo d’esecuzione, sia come semplice provvedimento conservativo, potrà essere applicato, in materia civile o commerciale, agli stranieri appartenenti a uno degli Stati contraenti, solo nei casi in cui fosse applicabile ai cittadini del paese. Un fatto che possa essere invocato da un cittadino domiciliato nel paese, per ottenere la levata dell’arresto personale, deve produrre il medesimo effetto a profitto del cittadino d’uno Stato contraente, anche se tal fatto si sia prodotto all’estero. |