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Art. 28
La presente convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla data di deposito del quarto strumento di ratificazione previsto nell’articolo 27, secondo capoverso. Per ciascuno Stato firmatario, che la ratificherà dopo, la convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla data di deposito dello strumento di ratificazione di detto Stato. |