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Art. 3
L’atto da notificarsi sarà allegato, in doppio esemplare, alla domanda. Se l’atto da notificarsi è compilato, sia nella lingua dell’autorità richiesta, sia nella lingua convenuta tra i due Stati interessati, o se è corredato di una traduzione in una di queste lingue, l’autorità richiesta, ove il desiderio le sia stato espresso nella domanda, farà notificare l’atto nella forma prescritta nella sua legislazione interna per l’esecuzione di notificazioni analoghe o in una forma speciale, purché questa non sia contraria a detta legislazione. Se siffatto desiderio non è stato espresso, l’autorità richiesta procurerà, dapprima, di eseguire la consegna nei termini dell’articolo 2. Salvo intesa contraria, la traduzione, prevista nel capoverso precedente, sarà certificata conforme dall’agente diplomatico consolare dello Stato richiedente o dal traduttore giurato dello Stato richiesto. |
